MIFID II
MiFID II – La direttiva
La MiFID II (entrata in vigore: 3 gennaio 2018) ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.
Sono previste varie disposizioni che, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, si occupano dei potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore.
Consulta il testo della direttiva MiFID II (direttiva 2014/65/UE)
Di seguito, si elencano alcune delle principali novità che la MiFID II ha apportato in tema di prestazione dei servizi di investimento.
Consulenza
La MiFID II innova significativamente la materia, introducendo il nuovo concetto di consulenza su base indipendente. Le imprese di investimento sono pertanto chiamate a specificare ai clienti se:
- la consulenza è prestata su base indipendente o meno;
- la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari;
- l’impresa fornirà ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.
Alla base del servizio di consulenza resta sempre quel fondamentale presidio di tutela dell’investitore che è rappresentato dalla valutazione di adeguatezza. Tale valutazione si basa, anzitutto, sulla raccolta di una serie di informazioni sul cliente:
- le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo di specifico di prodotto o servizio;
- la sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere eventuali perdite;
- i suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
Governance del prodotto
La MiFID II introduce una serie di requisiti organizzativi applicati ai rapporti tra produttori e distributori di strumenti finanziari. I produttori sono chiamati a definire e applicare un processo di approvazione per ogni strumento finanziario prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela. Dal canto loro, i distributori sono tenuti a contribuire all’implementazione di strategie distributive appropriate rispetto alle caratteristiche del mercato target.
Per approfondimenti è possibile visionare i seguenti documenti:
Report quantitativo top 5 broker / top 5 venue
Con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023, viene pubblicato il documento che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari:
- le prime cinque sedi di esecuzione, sulle quali la Banca esegue direttamente gli ordini dei clienti;
- le prime cinque imprese di investimento (c.d. Broker) utilizzate dalla Banca.
Per ogni Sede/Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe. Oltre alle informazioni quantitative è presente una sezione qualitativa ove sono fornite specifiche qualitative in relazione al rispetto dei criteri stabiliti per garantire la Best Execution, sia per la clientela retail che professional.
Report qualità dell’esecuzione delle transazioni finanziarie
I documenti contenuti nella presente sezione sono redatti ai sensi dell’articolo 27 (3) della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento Delegato (UE) 2017/575 e pubblicati in conformità a quanto previsto al paragrafo 1.5 “Attività di monitoraggio e verifica sulla qualità e corretta applicazione della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” della Execution Policy, tempo per tempo vigente.
I report sono funzionali all’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità di esecuzione offerta su strumenti finanziari eseguiti in conto proprio dalla Banca.
I report, prodotti per singolo strumento finanziario e per ciascun giorno di negoziazione, sono pubblicati trimestralmente con riferimento ai dati relativi al trimestre precedente e suddivisi nelle seguenti Tabelle.
LEGENDA
- Tabella 1 – Informazioni di identificazione del tipo di sede di esecuzioni
- Tabella 2 – Informazioni di identificazione del tipo di strumento finanziario
- Tabella 3 – Informazioni sul prezzo per orario di esecuzione
- Tabella 4 – Informazioni sui prezzi medi, massimo e minimo
- Tabella 5 – Informazioni sui costi, da compilare ai sensi dell’art. 5 Regolamento
- Tabella 6 – Informazioni quantitative sulla probabilità dell’esecuzione
- Tabella 9 – Informazioni sulle tempistiche di esecuzione e quotazione
Report 2019
- 03273_TAB01_IT0000300746_EUR_2019-04-18
- 03273_TAB01_IT0001005229_EUR_2019-05-23
- 03273_TAB01_IT0003926661_EUR_2019-06-07
- 03273_TAB02_IT0000300746_EUR_2019-04-18
- 03273_TAB02_IT0001005229_EUR_2019-05-23
- 03273_TAB02_IT0003926661_EUR_2019-06-07
- 03273_TAB03_IT0000300746_EUR_2019-04-18
- 03273_TAB03_IT0001005229_EUR_2019-05-23
- 03273_TAB03_IT0003926661_EUR_2019-06-07
- 03273_TAB04_IT0000300746_EUR_2019-04-18
- 03273_TAB04_IT0001005229_EUR_2019-05-23
- 03273_TAB04_IT0003926661_EUR_2019-06-07
- 03273_TAB05_IT0000300746_EUR_2019-04-18
- 03273_TAB05_IT0001005229_EUR_2019-05-23
- 03273_TAB05_IT0003926661_EUR_2019-06-07
- 03273_TAB06_IT0000300746_EUR_2019-04-18
- 03273_TAB06_IT0001005229_EUR_2019-05-23
- 03273_TAB06_IT0003926661_EUR_2019-06-07
- 03273_TAB09_IT0000300746_EUR_2019-04-18
- 03273_TAB09_IT0001005229_EUR_2019-05-23
- 03273_TAB09_IT0003926661_EUR_2019-06-07
Eventuali chiarimenti e approfondimenti presso le Filiali di SOLUTION BANK.