Depositi dormienti

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il DPR 22.6.2007 n. 116, che regola i cosiddetti “Depositi Dormienti”

Che cosa sono

Tutti i depositi bancari che non risultino movimentati, per iniziativa del cliente, da oltre 10 anni sono considerati dormienti. Il DPR stabilisce che tali depositi con saldo superiore a 100 euro e non movimentati anche dopo adeguata informativa vengano estinti e le relative somme girate a un Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la finalità di risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie (legge 23.12.2005 n.266, art. 1, comma 345).

Come la Banca informa i clienti interessati

Per tutelare i risparmiatori, mettendoli in condizione di “riattivare” il rapporto prima che le somme vengano girate al Fondo ministeriale, la normativa prevede che le Banche provvedano a informare la propria clientela interessata dal decreto con le seguenti modalità:

Titolari di rapporti nominativi
Invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Titolari di depositi al portatore

  • pubblicazione di un avviso nei locali della Banca
  • esposizione presso le Filiali della Banca dell’elenco dei depositi al portatore “dormienti” (in ciascuna agenzia è disponibile l’elenco dei depositi riferiti all’agenzia stessa nonché l’elenco completo dei depositi al portatore di Solution Bank S.p.A. che risultano “dormienti”)
  • pubblicazione sul sito web dell’elenco completo dei depositi dormienti al portatore di Solution Bank S.p.A.

Come si può interrompere lo stato di dormienza del rapporto

È sufficiente che entro 180 giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata per i depositi nominativi o dalla data di dormienza per i depositi al portatore, i titolari dei depositi dormienti – direttamente o tramite delegato – dispongano una delle seguenti operazioni:

  • qualsiasi operazione di movimentazione del deposito
  • consegna di un lettera attestante la volontà a continuare il rapporto (facsimile a lato).

Quali sono le conseguenza per i rapporti dormienti che non verranno rivitalizzati

Trascorso il termine di 180 giorni sopra indicato, tali rapporti verranno considerati effettivamente dormienti e, unitamente agli eventuali depositi a essi collegati, verranno estinti. Le somme derivanti dall’estinzione del rapporto verranno trasferite dalla banca al fondo Istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

PUBBLICAZIONE ELENCHI DEI RAPPORTI DORMIENTI

   Elenco n. 1 – Rapporti al portatore dormienti al 01.10.2021

   Elenco n. 1 Assegni Circolari prescritti al 31.12.2021

   Elenco n. 2 Assegni Circolari prescritti al 31.12.2022

   Elenco n. 1 Rapporti dormienti al 2022_devoluzione fondo 2023.05.31

   Elenco n. 2 Rapporti dormienti al 2022_Versati a CONSAP_31.05.2023

   Elenco n. 3 Assegni Circolari prescritti al 31.12.2022_Versati CONSAP_31.05.2023

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