Nuove regole europee di definizione di default

Gennaio 2021

A partire dal 1° Gennaio 2021 Solution Bank applica le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti rispetto ad un’obbligazione verso la banca (il cosiddetto “default”) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia.

La nuova disciplina, nota come “Nuova definizione di Default”, stabilisce criteri e modalità più restrittivi in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati, con l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea.

Conoscere le nuove regole è fondamentale per evitare di essere classificato a default anche per uno sconfinamento sul conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo.

Le nuove regole si riferiscono sia alle imprese che ai privati che hanno accesso al credito e prevedono che la banca classifichi automaticamente l’esposizione in “default” in caso di arretrato di pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo superiore ad entrambe le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi:

  • in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni;
  • in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la banca.

La normativa non consente più la compensazione. La banca è tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a default nei casi di rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente (concessione di misure di forbearance – moratoria). Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi una perdita superiore all’1%, la Banca è tenuta a classificare il cliente in stato di default.

Con le nuove regole, nel caso di obbligazioni creditizie congiunte (es. le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse), il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default se l’obbligazione congiunta risulta rilevante rispetto al complesso delle esposizioni del singolo cointestatario.

Con riferimento al default di una Società di persone, la classificazione a default si applica automaticamente alle esposizioni verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa.

Per riportare la posizione in bonis è necessario regolarizzare l’arretrato con la banca e rimanere in uno stato privo di anomalie creditizie per almeno tre mesi.

Le filiali di Solution Bank sono a completa disposizione per dare il massimo supporto in questa importante fase di cambiamento, fornire chiarimenti sulle novità normative e individuare le soluzioni più adatte alle esigenze della clientela.

  LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575 – art. 178 – introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore
  • Regolamento delegato dell’Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017 – definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza
  • Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – definizione di Piccola e Media Impresa
  • Linee Guida EBA/GL/2016/07 – Orientamenti EBA sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Per ulteriori approfondimenti si invita altresì a consultare il sito di Banca d’Italia: https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html

 

  DOCUMENTI

 

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