Riforma tassi IBOR
In ottemperanza all’art. 28 del Regolamento UE 2016/1011 – BMR (di seguito “Regolamento BMR”) ed all’art. 118-bis, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”), introdotto dal decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 (di seguito “Decreto”), il presente documento rappresenta il “Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati” (c.d. “Piano Solido e Scritto”).
Il piano descrive le azioni che Solution Bank SPA intende intraprendere nel caso di cessazione o di sostanziale variazione (o cessazione) di uno degli indici di riferimento (Benchmark) che la stessa utilizza per la parametrizzazione di un contratto, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l’inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la Clientela e l’invio delle comunicazioni periodiche.
Il suddetto piano viene applicato ai clienti consumatori e non consumatori ed è periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca.
In particolare, il Regolamento BMR e l’art. 118-bis introducono specifici obblighi che gli utilizzatori di Benchmark (o indici) finanziari devono rispettare in caso di:
- emissione e strutturazione di Strumenti finanziari indicizzati a tasso variabile;
- redazione di Contratti indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, anche ove diversi da quelli di cui all’art. 3, paragrafo 1, numero 18), del Regolamento BMR*. Ai sensi del menzionato Titolo VI del TUB, risultano esclusi i Contratti con le Banche ed altre controparti finanziarie.
*Art. 3, paragrafo 1, numero 18: “contratto finanziario”: a) qualunque contratto di credito quale definito all’art. 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE; b) qualunque contratto di credito quale definito all’art. 4, punto 3, della direttiva 2014/17/UE. Stante quanto specificato, il Regolamento BMR include esclusivamente i contratti di credito ai consumatori e di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali, come definiti all’art.3 lettera c) della direttiva 2008/48/CE, nonché all’art.4 punto 3) della direttiva 2014/17/UE. Pertanto, il perimetro di applicazione è stato ampliato dal Decreto, includendo tutti Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB.