Proroghe degli stati di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in (i) Emilia Romagna dal 20 al 29 giugno 2024, (ii) Piemonte il 29 e 30 giugno 2024 e (ii) Lombardia dal 15 al 25 maggio 2024.
Con delibere del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2025 – pubblicate sul sito del dipartimento della Protezione civile, sono state prorogate di 12 mesi le misure disposte mediante l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 agosto 2024, n. 1.095 – pubblicata sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1095-del-13-agosto-2024/ – che prevedono la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nel territorio delle province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024.
In particolare, l’art. 8 (“Sospensione dei mutui”) dell’Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari – fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli – una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto, i soggetti titolari di mutui che si trovino in una delle condizioni di cui sopra e che hanno già usufruito della moratoria prevista dall’Ordinanza, potranno richiederne la proroga della moratoria fino all’agibilità o all’abitabilità degli immobili interessati e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (nel caso dei terreni agricoli) optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Restano ferme tutte le ulteriori condizioni disciplinanti la sospensione del mutuo tuttora in essere.
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