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Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Ravenna, Forlì – Cesena, Rimini, Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia.

Dichiarazione dello stato di emergenza. Facoltà di richiedere la sospensione dei Pagamenti delle Rate dei Mutui.

Per sostenere le persone e le aziende nuovamente e gravemente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato, a partire dal 17 settembre, le province emiliano – romagnole, a seguito dei quali il Consiglio dei Ministri il 21 settembre ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi,  con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.100  è stata adottata la misura di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui.

In particolare, ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza, tale evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 1218 del codice civile.

Pertanto, i soggetti titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o dichiarati inagibili, oppure gestori di attività economiche e commerciali (inclusi i terreni agricoli danneggiati), possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo, con la possibilità di optare tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.

La sospensione è prevista fino al ripristino dell’agibilità o abitabilità degli edifici coinvolti, e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

Per richiedere la sospensione, i clienti dovranno presentare un’autocertificazione del danno subito, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I Clienti i quali, purtroppo, si trovano in queste condizioni di grave difficoltà, hanno la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024.

Si riportano, di seguito, le informazioni relative alle modalità tecniche correlate alla richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui:

  • Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate (purché il ritardo di pagamento non risulti superiore a 180 giorni rispetto alla richiesta di sospensione);
  • La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente; in presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste;
  • Non sono ricomprese nella sospensione eventuali rate scadute e pagate dal momento del verificarsi dell’evento al momento dell’attivazione della sospensione.
  • Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

(i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;

(ii) sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

Il personale di Filiale è a vostra disposizione ed è pronto ad accogliere con tempestività le vostre eventuali richieste.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Direttore Generale, a nome di tutti i dipendenti della Banca, esprimono sincera vicinanza per chi si trova in questa gravissima situazione di difficoltà.

 

MODULO RICHIESTA MORATORIA

 

Solution Bank S.p.a.

La Direzione Generale

 

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